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Cronache dell’altro mondo –costituzionali (379)
La forma e la portata del Secondo Emendamento è da sempre materia di
vasta giurisprudenza negli Stati Uniti. Di sicuro è che è stato ratificato il
15 dicembre 1791, uno dei dieci emendamenti che due anni prima, il 25 settembre
1789, erano stati discussi e approvati dal primo Congresso dopo l’indipendenza,
rubricati come Carta dei Diritti degli Stati Uniti d’America.
Di questo atto esiste la versione originaria, come approvata dal Primo
Congresso. Ed è quella che fa testo per la Corte Suprema, e per il Delaware - gli altri Stati la recepiscono variamente, per
punteggiatura, e minuscole\maiuscole: “A well regulated Militia, being
necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and
bear Arms, shall not be infringed”, essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una
ben organizzata milizia, il diritto dei cittadini di detenere e portare armi
non potrà essere violato.
Il sostenitore più influente della norma , rispetto a James Monroe e a John Adams,
fu James Madison, il sostenitore del federalismo, che la volle come correttivo dello strapotere federale. Nel n. 46 di “The Federalist”
criticava i regni europei, “titubanti a fidarsi di cittadini armati”, e prospettava
le milizie locali come antidoto all’esercito federale – “in grado di respingere
il pericolo” rappresentato da un esercito federale.
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