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venerdì 14 dicembre 2012

Fisco, abusi, appalti – 20

Si vada in rete, agenziaentrate.gov.it, “Come compilare il modello F 24” per pagare l’Imu. Si troverà un grande bianco: “Esempio non disponibile”. Chissà quanto costava alle Entrate lasciarlo  online. O era troppo lavoro?

Sia la vostra assicurazione auto chiamata a rispondere di un danno da voi procurato. Abbiate voi provato alla vostra assicurazione che il denunciante è un millantatore. Immancabilmente scoprirete al rinnovo annuale della Rca che la vostra classe di merito è peggiorata. Perché la vostra assicurazione ha pagato al millantatore 800 euro. Invece dei 200 che richiedeva.

Le liquidazioni attraverso la propria assicurazione vanno poi normalmente in  arbitrato. Dove però non si fa opposizione alla richiesta. Sul presupposto che, questi pagamenti andando in compensazione ogni anno, ogni assicurazione ne esca più o meno indenne. Una specie di bengodi per tutti, eccetto che per l’assicurato.

Prospera copiato dall’America l’avvocato a percentuale. Contro le assicurazioni. Sempre più nella sanità, e da tempo per i danni automobilistici limitati, da poche diecine di euro, o inventati. Che senza fatica trasforma in liquidazioni fino a mille euro. Contando sul benign neglect delle assicurazioni, che queste transazioni rilevano alla compensazione annuale tra i diversi soggetti. E sulla partecipazione attiva, a percentuale, dei liquidatori.

Si faccia un ricorso contro una multa al giudice di pace. L’avviso di convocazione, in otto casi su dieci, verrà affisso all’albo comunale. Per risparmiare sull’e-mail? No, perché l’albo è invisibile. Il ricorso decadrà per contumacia. La multa raddoppierà.

Ogni appalto pubblico implica un ricorso al Tar – da qui la superfetazione del Tar del Lazio. Che a sua volta implica maggiori oneri da ritardi e revisione dei capitolati e dei parametri. Il ricorso “automatico” è la prima causa della costante superfetazione degli appalti, di due e anche tre volte il valore di capitolato.

Il ricorso al Tar costa ma evidentemente non abbastanza. Rispetto cioè al potere di ricatto che esercita. Altrove c’è il reato di ricorso arbitrario, punire con l’esclusione (temporanea, settoriale) da futuri appalti: il ricorso pretestuoso come prova dell’incapacità a operare, e come turbativa d’asta. In Italia no.

Il ricorso costante sugli appalti non è contestato da Confedilizia e organizzazioni imprenditoriali analoghe. Conviene anche a chi ha vinto la gara. Si fa infatti a spese delle finanze pubbliche.

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